S.I.V. - Regolamento



























Art. 1 - Soci ordinari e straordinari

L'ammissione dei nuovi soci, ciascuno presentato da almeno due soci ordinari e/o onorari, è deliberata dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Virologia (SIV), previo esame dei requisiti professionali del candidato. Il candidato accettato diviene socio con il pagamento della quota annuale di associazione. La quota associativa del socio ordinario non strutturato è la metà della quota del socio ordinario strutturato. Il socio straordinario può essere ammesso previa domanda validata da 2 soci ordinari e dopo delibera del Consiglio Direttivo con comunicazione all’interessato anche per via telematica.

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Art. 2 - Soci onorari

La candidatura di un socio onorario deve essere presentata e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno da tre soci ordinari o proposta durante l’Assemblea dei Soci. Può essere nominato un solo socio onorario all'anno. Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio palese. La nomina a socio onorario è vitalizia. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota annuale ed ha i diritti dei soci ordinari.

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Art. 3 - Soci sostenitori

Coloro che desiderano sostenere gli scopi della SIV possono diventare soci sostenitori, previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per tale categoria o mediante il versamento di contributi destinati al supporto degli scopi statutari della SIV.

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Art. 4 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea viene convocata dal Presidente della SIV, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno e la presiede. L'Assemblea ordinaria ha luogo, di norma, in concomitanza con lo svolgimento del Congresso Nazionale e s'intende validamente convocata mediante comunicazione ai soci almeno un mese prima della data fissata. L'avviso deve contenere anche l'ordine del giorno. In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma precedente o a mezzo lettera o e-mail inviata a tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio non potrà avere più di due deleghe. Di ogni assemblea viene redatto un sintetico, ma completo, verbale da parte del Segretario Nazionale. L'elezione degli organi statutari (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti) può avvenire sia in Assemblea ordinaria che straordinaria. In ogni caso, per l'elezione degli organi statutari il Presidente nomina una Commissione elettorale di tre soci ordinari, uno dei quali Proboviro (o, in assenza di questi, un membro del Consiglio Direttivo) con funzioni di presidente. La Commissione elettorale provvede alla registrazione dei soci presenti, alla convalida delle deleghe, alla sigla delle schede per la votazione ed allo spoglio delle stesse. Tutti i soci hanno diritto di parola in assemblea. Qualora siano molti i soci che hanno chiesto d'intervenire, è in facoltà del Presidente porre un limite temporale a ciascun intervento, uguale per tutti gli oratori.

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Art. 5 - Votazioni

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci aventi diritto, onorari e ordinari in regola con il versamento delle quote sociali. L’assemblea è valida se è presente almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra le due mozioni che hanno riportato il maggior numero di voti. L'elezione dei singoli organi è disciplinata dagli articoli che seguono. In tutti gli altri casi valgono le norme generali vigenti per le associazioni. Nel caso in cui due o più soci ottengono lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto o con posizione prioritaria in graduatoria il socio con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica. Nel caso dell’elezione del direttivo si formerà una graduatoria fino al completamento del numero massimo di membri previsti dallo statuto. Le votazioni in Assemblea avvengono a scrutinio segreto:
a. quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse;
b. in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. ogni qualvolta ciò sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci presenti o rappresentati.

In tutti gli altri casi la votazione ha luogo per voto palese. Quando la votazione avvenga per corrispondenza, così come previsto dallo statuto, il Presidente nomina una Commissione composta da 3 soci ordinari (o onorari), uno dei quali con funzione di presidente. Almeno 10 giorni prima della data fissata per la votazione, deve essere inviata a tutti i soci aventi diritto una scheda di votazione, vidimata da un membro della commissione all'uopo designata, ed una busta - con l'indirizzo prestampato della sede della commissione elettorale- per la restituzione della scheda medesima. Sul frontespizio della scheda deve essere riportata la dicitura 'Votazioni del giorno…', intendendosi tale data quella ultima entro la quale il socio deve spedire la scheda votata. Lo scrutinio delle schede pervenute deve avvenire nella sede della commissione elettorale, alla presenza della Commissione, almeno 10 giorni dopo quello stabilito per la votazione. I componenti del Consiglio Direttivo ed i membri effettivi del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti possono essere rieletti. Le cariche sociali non sono cumulabili. Nel caso di votazioni per posta elettronica, dovrà essere inviata ai soci aventi diritto, almeno 10 giorni prima quello stabilito per la votazione, una scheda elettorale e le indicazioni di voto. Analoga procedura sarà adottata qualora le votazioni vengano effettuate mediate fax. La commissione elettorale ha il compito di individuare i soci aventi diritto, verificare che abbiano ricevuto la scheda ed effettuare lo scrutinio.

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Art. 6 - Elezione Consiglio Direttivo

L´elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo avviene per votazione segreta. Ogni socio puó esprimere tre voti di preferenza. I candidati possono essere presentati dal Consiglio Direttivo uscente o possono presentarsi autonomamente mediante presentazione di almeno venticinque soci aventi diritto, tra coloro che sono in regola con le iscrizioni alla SIV da almeno tre anni.

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Art. 7 - Consiglio Direttivo

Entro 30 giorni dalle elezioni il membro più anziano in età convoca la riunione del Consiglio Direttivo, dove vengono eletti il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei Consiglieri. L'elezione avviene per singolo nominativo a scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti. Decadono dal Consiglio Direttivo i componenti che per tre volte consecutive risulteranno assenti ingiustificati. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione. I nuovi membri rimangono in carica fino alla fine del triennio in corso.

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Art. 8 - Presidente

Nel caso in cui venga meno il Presidente, per dimissioni od altra causa, gli succede ad interim il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad eleggere il nuovo Presidente entro 90 giorni dalla vacanza della carica.

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Art. 9 - Collegio dei Probiviri

L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene su schede predisposte dal Consiglio Direttivo, recanti sei candidati consigliati. Ogni socio può aggiungere e votare un nominativo a sua discrezione. Ciascun socio può esprimere due sole preferenze. Risultano eletti Probiviri effettivi i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e Probiviri supplenti coloro che immediatamente li seguono nella graduatoria delle preferenze. I supplenti subentrano, su chiamata del Presidente del Collegio, solo in caso di impedimento o dimissioni di un membro effettivo. Il Collegio è presieduto dal Proboviro con maggiore anzianità di associazione e si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o motu proprio quando ne ravvisi la necessità. Delibera senza formalità e trasmette al Consiglio Direttivo le proprie decisioni con motivazione sintetica.

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Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le stesse modalità stabilite per il Collegio dei Probiviri. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno, redigendo e sottoscrivendo un verbale dei controlli effettuati su apposito registro a pagine numerate. Deve altresì presentare all'Assemblea una relazione scritta a commento del rendiconto finanziario. Il collegio può delegare uno dei suoi componenti per il controllo di determinati atti, ratificando peraltro collegialmente il suo operato. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme riguardanti il Collegio dei Probiviri.

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Art. 11 - Sezioni Regionali

Le Sezioni Regionali sono guidate da un Delegato Regionale, affiancato da due Consiglieri scelti dal medesimo. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo. Il delegato Regionale dura in carica tre anni e può essere rinominato. Si applicano all'Assemblea Regionale le stesse norme di funzionamento, di convocazione e di votazione stabilite per l'Assemblea Nazionale, in quanto compatibili. L'anno sociale regionale coincide con l'anno solare. Sede della Sezione Regionale è il Laboratorio od Istituto presso il quale opera il Delegato Regionale.

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Art. 12 - Istituzione nuove Sezioni

Nelle Regioni prive di Sezione, questa potrà essere istituita su richiesta scritta di almeno cinque soci, inviata al Consiglio Direttivo, tenuto a decidere nel merito entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. È ammessa la facoltà di consorziare due o più Regioni in un'unica Sezione, a condizione che tale decisione venga approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

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Art. 13 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è un organismo costituito da almeno cinque soci nominati dal Consiglio Direttivo per il perseguimento di specifici interessi particolari della SIV. Tra di essi il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore. Nell’ambito del Comitato Esecutivo possono essere incaricati dei soci per la costituzione di Comitati Scientifici, anche mediante cooptazione di soci particolarmente esperti, allo scopo di promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali della SIV. Ogni Comitato Scientifico è costituito da non meno di tre soci; tra di essi il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore. La durata di ciascun Comitato è stabilita nel provvedimento di costituzione e può variare, in dipendenza delle finalità da raggiungere da uno a tre anni, rinnovabili. Il Coordinatore del Comitato, rimane in carica da uno a tre anni, come da verbale di costituzione del Consiglio Direttivo, e può essere rinnovato per più mandati. Il Consiglio Direttivo può ritenere esaurito il compito di un Comitato e scioglierlo. I Comitati sono tenuti a lavorare in collegamento e in accordo con il Presidente della SIV, che ne riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo, cui spetta la formulazione di eventuali direttive. Il Consiglio può altresì delegare uno o più dei suoi membri a partecipare ai lavori dei Comitati. Il comitato deve presentare una relazione annuale all'Assemblea sul lavoro svolto e su quello programmato.

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Art. 14 - Cariche Nazionali

Qualora si renda vacante la carica di Vice Presidente, Segretario Nazionale o Tesoriere, il Presidente è tenuto a provvedere alla surroga entro 60 giorni dall'inizio della vacanza. Entro lo stesso termine è tenuto a provvedere il Consiglio Direttivo in caso di vacanza della carica di Delegato Regionale.

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Art. 15 - Modifiche Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato in ogni sua parte dal Consiglio Direttivo, con una maggioranza di almeno 2/3 dei Consiglieri. Ogni socio con diritto di voto può proporre al Consiglio Direttivo modifiche al regolamento.

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Art. 16 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale in materia di Associazioni.

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