S.I.V. - Lo Statuto
- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Scopi associativi
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Formazione
- Art. 5 - Soci
- Art. 6 - Decadenza da Socio
- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Assemblea dei Soci
- Art. 9 - Votazioni dell’Assemblea dei Soci
- Art. 10 - Consiglio Direttivo
- Art. 11 - Presidente
- Art. 12 - Collegio dei Probiviri
- Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 14 - Sezioni Regionali
- Art. 15 - Comitati
- Art. 16 - Risorse finanziarie
- Art. 17 - Bilancio
- Art. 18 - Scioglimento
- Art. 19 - Norme transitorie e finali
Art. 1 - Finalità
É costituita una Associazione scientifica senza fini di lucro denominata Società Italiana di Virologia – SIV. La Società Italiana di Virologia, d’ora innanzi indicata con l’acronimo SIV, non ha fini di lucro; ai fini fiscali, quindi, essa deve considerarsi come ente non commerciale, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera “c” del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. Essa è finalizzata a promuovere studi, ricerche, iniziative culturali, scambi, collaborazione scientifica e formazione, nell’ambito della disciplina “Virologia”, che coinvolgano con pari dignità tutte le aree della Virologia, quali Virologia generale, Virologia umana, Virologia medica e clinica, Virologia molecolare, Biotecnologie virali, Virologia applicata, Virologia vegetale, Virologia veterinaria, diagnostica virologica, prevenzione e terapie antivirali. I campi interessati saranno in ambito universitario: Agraria, Scienze, Biotecnologie, Farmacia, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, in tutte le loro attività formative; in altri ambiti nazionali ed internazionali la SIV si propone di promuovere la collaborazione con ospedali, enti sanitari, enti di ricerca e di servizi pubblici e propone di promuovere la collaborazione con ospedali, enti sanitari, enti di ricerca e di servizi pubblici e privati (Ministero della Salute, Regioni, ASL, ISS, IRCS, CNR, CRSA, Istituti Zooprofilattici) e altre istituzioni a carattere scientifico-culturale ed industrie. La SIV non svolge attività sindacali né imprenditoriali con l’eccezione di quelle necessarie per l’attività di formazione continua.
Art. 2 - Scopi associativi
La SIV intende condividere con altre società ed enti, interessi scientifici ed aspetti normativi, incluso l’adeguamento agli standard internazionali nei campi della sperimentazione, diagnostica, prevenzione, terapia ed epidemiologia. La SIV si propone inoltre di promuovere scambi, collaborazione scientifica, elaborazione di linee guida in collaborazione con Enti e Società internazionali e nazionali quali ad esempio l’agenzia per i servizi sanitari regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M. e di svolgere formazione, inclusa l’attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa. La SIV intende valorizzare e promuovere, in modo particolare, il ruolo dei giovani ricercatori che coltivano interessi virologici anche in settori quali la Genetica molecolare, la Biologia molecolare e cellulare, l’Infettivologia, l’Oncologia, l’Epidemiologia e in qualsiasi altro settore in cui sia implicata la Virologia. Per le sue attività istituzionali la SIV intende collegarsi con le Società internazionali e nazionali di Virologia, Microbiologia, Patologia, Fisiologia, Biologia molecolare, Scienze della vita e quante altre abbiano analoghe finalità. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali si avvarrà di pubblicazioni, convegni, corsi formativi, premi e di ogni altro strumento ritenuto idoneo dal Direttivo.
Art. 3 - Sede
La sede della SIV è di norma presso l’Istituzione dove opera il Presidente in carica. La sede operativa può comunque essere fissata dal Presidente anche in altro luogo, quando lo ritenga più conveniente per ragioni organizzative o di opportunità.
Art. 4 - Formazione
Per le attività di formazione, la SIV finanzierà le attività, incluse quelle di formazione continua, attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Per la verifica del tipo e della qualità delle attività formative verranno adottati appositi strumenti, anche secondo le indicazioni trasmesse dai competenti Ministeri ed organismi regionali.
Art. 5 - Soci
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci ordinari sono tutti i cultori delle diverse aree della disciplina “Virologia” che ne facciano domanda e la cui richiesta sia approvata dal consiglio Direttivo. I soci ordinari strutturati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari non strutturati, ivi inclusi borsisti, assegnisti, CoCoCo, specializzandi, dottorandi, o assimilabili, e i soci iscritti ad altre Società scientifiche le cui finalità siano per Statuto affini a quelle della SIV, pagano una quota ridotta del 50%. Possono essere ammessi a domanda, come soci straordinari, per un triennio, studenti universitari dei corsi di laurea, di diploma e dottorato di ricerca nonché iscritti alle Scuole di Specializzazione post lauream, o assimilabili. Il Consiglio Direttivo può nominare all’unanimità in qualità di soci onorari personalità che abbiano contribuito in maniera rilevante al progresso delle conoscenze in ambito virologico; tali soci hanno tutti i diritti dei soci ordinari ma sono esentati dal pagamento della quota associativa. Possono essere ammessi alla SIV, come soci sostenitori, le persone, gli enti, le associazioni e le aziende commerciali che condividano e siano interessati a sostenere gli scopi della società. I soci sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Decadenza da Socio
La perdita della qualità di socio avviene per i seguenti motivi: dimissioni, da inoltrare per iscritto al Segretario nazionale; mancato versamento della quota sociale per un biennio; pronuncia del Collegio dei Probiviri – secondo la procedura stabilita dal regolamento – causata da motivi deontologici o per aver agito in contrasto con le finalità e gli interessi della SIV o per aver riportato condanna penale per delitti dolosi di particolare gravità.
Art. 7 - Organi
Organi della SIV sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Possono essere istituiti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti. Non è prevista retribuzione per le cariche sociali.
Art. 8 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea, convocata almeno una volta all’anno, è costituita da tutti i soci di cui all’art. 5, con i diritti propri di ciascuna categoria. L’Assemblea dei soci approva lo statuto e sue eventuali modifiche; elegge il Consiglio Direttivo mediante votazioni a scrutinio segreto; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; determina gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali; approva le proposte relative ai programmi di attività, delibera su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
Art. 9 - Votazioni dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente della SIV, che ne fissa la sede, l’ordine del giorno e la presiede. L’Assemblea si intende validamente convocata con l’invio, almeno trenta giorni dalla data di convocazione, mediante posta ordinaria, elettronica o fax, a tutti gli aventi diritto. Nella convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno. Il Presidente può convocare in via straordinaria l’Assemblea, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Possono esercitare il diritto al voto i soci onorari e tutti i soci che, prima del voto, hanno regolarmente versato la quota associativa per l’anno in corso. I soci possono essere rappresentati da altri soci mediante delega. Ogni socio non può avere più di due deleghe. L’Assemblea è valida se è presente o rappresentato almeno un terzo degli iscritti e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie occorrerà l’approvazione da parte della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. In caso di delibere di particolare urgenza ivi incluse le modifiche statutarie, il Consiglio Direttivo può stabilire di effettuare le votazioni anche per via telematica o posta ordinaria, con verifica del ricevimento della documentazione specifica da parte di tutti i soci aventi diritto. A ciascun socio spetta un solo voto, indipendentemente dalle quote versate.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari della SIV ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea. È formato da soci eletti dall’Assemblea in numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici. I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, i Past President. Il consiglio Direttivo elegge nel proprio seno: a) il Presidente, che convoca almeno una volta l’anno il Consiglio e lo presiede; b) il Vice- Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; c) il Segretario, che redige e conserva i verbali delle riunioni del Direttivo; c) il Tesoriere, che cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata, amministra il patrimonio della SIV, organizza ed esegue i pagamenti e redige i bilanci annuali di previsione e consuntivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere ed aggiornare il regolamento per disciplinare l’attività della SIV e può nominare un collegio dei Probiviri e un Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11 - Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della SIV ed è il garante dell’applicazione dello statuto e del regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
Art. 12 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è l’organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. È costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall’Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Probiviri sono: i) deliberare in merito a controversie tra soci o tra soci e SIV; ii) proporre la decadenza dei soci per motivi deontologici e/o disciplinari; iii) relazionare all’Assemblea, ove lo ritenga necessario od opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture della SIV.
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è l’organo che controlla e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili della SIV. È costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall’Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono: i) controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi della SIV; ii) accertare, almeno annualmente, la consistenza del patrimonio; iii) esprimere all’Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo; iv) relazionare all’assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo; v) esprimere parere sull’attività finanziaria delle Sezioni Regionali.
Art. 14 - Sezioni Regionali
I soci della SIV appartenenti ad una stessa Regione – o a più Regioni limitrofe – possono organizzarsi in Sezioni Regionali, previa autorizzazione del Direttivo, con le finalità proprie della SIV. La guida di ogni Sezione Regionale è affidata dal Consiglio Direttivo della SIV ad un Delegato Regionale, nominato con le modalità stabilite dal Regolamento. Il Delegato Regionale è coadiuvato da due Consiglieri.
Art. 15 - Comitati
Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Comitati, composti da soci, per lo studio di specifici argomenti o per avviare attività di particolare interesse per la SIV, quali l’organizzazione di Congressi, corsi di aggiornamento e quant’altro di interesse della SIV.
Art. 16 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie della SIV sono costituite dalle quote annuali di iscrizione dei soci, da erogazioni, donazioni o lascito, da eventuali redditi immobiliari o mobiliari, da introiti attivi per pubblicazioni, attività congressuali, formative e simili.
Art. 17 - Bilancio
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Comitato Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio relativo all'anno precedente. Gli eventuali utili devono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività statutarie. Gli utili, i fondi, le riserve e il capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione a una specifica finalità o la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, atto costitutivo, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 18 - Scioglimento
La SIV può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei soci aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell’Assemblea approvata a maggioranza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente – dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 – indirà un’Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l’Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e per lo scioglimento dell’Associazione sarà sufficiente una maggioranza di 2/3 dei soci presenti o rappresentati. In caso di scioglimento della SIV, il patrimonio sociale verrà devoluto a scopi scientifici o di beneficenza o ad altre associazioni scientifiche non lucrative di utilità sociale, aventi scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 19 - Norme transitorie e finali
Il presente Statuto, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, entra in vigore a partire dal 1 luglio 2007. Gli organi sociali vigenti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza stabilita dal precedente Statuto. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applica la normativa di legge in materia di Associazioni o di Società scientifiche.